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T.U. 13/01/2006

Art. 50 (Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione) T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (Art. 52 Direttiva n. 18/2004; art. 53 direttiva n. 17/2004) 1 Il regolamento disciplina la possibilità di conseguire l’attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 49, sempreché compatibili con i seguenti principi: a) tra l’impresa che si avvale dei requisiti e l’impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell’articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile; b) l’impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l’obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA; c) l’impresa ausiliata l’impresa ausiliaria hanno l’obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse; d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 8-bis dell’articolo 49. 2 L’omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera

c) del comma 1, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, nonché la sospensione dell’attestazione SOA, da parte dell’Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dell’impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni. 3 L’attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale della impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria verso la stazione appaltante. 4 Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei diversi servizi. 5 (SOPPRESSO) Relazione all’articolo 50 Viene disciplinato l’avvalimento ai fini della attestazione SOA.

Art. 51 (Vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario)

1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l’affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all’aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice. Relazione all’articolo 51 Si disciplinano gli effetti, ai fini della partecipazione alle gare di appalto, delle vicende soggettive del candidato o concorrente (fusione, scissione, cessione di azienda, etc.).

Art. 52 (Appalti riservati) (Art. 19 direttiva n. 18/2004 e art. 28 direttiva n. 17/2004)

1. Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione. Relazione all’articolo 52 Viene recepito l’art. 19, direttiva 2004/18 e l’art. 28, direttiva n. 17/2004.

Art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture) (art. 1, direttiva 2004/18; art. 19, art. 20, comma 2, l. n. 109 del 1994; art. 83, d.p.r. n. 554 del 1999; artt. 326 e 329, l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F) 1 Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all’articolo 3. 2 Nei contratti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, tenendo conto delle esigenze, delle strutture organizzative e dei mezzi economici a disposizione della amministrazione aggiudicatrice, se il contratto ha ad oggetto: a) la sola esecuzione; b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;

c) la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l’oggetto del contratto è stabilito nel bando di T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. gara. 3 Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo a base del contratto. Per i contratti di cui al comma 2, lettera b), l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d’asta. 4 Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento. Per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel bando di gara Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura. 5 Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l’esecuzione può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo. 6 In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all’articolo 128 per i lavori, o nell’avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l’alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo. 7 Nell’ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l’immissione in possesso dell’immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l’approvazione del certificato di collaudo. 8 Nell’ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano: 9 a) se l’offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, e il prezzo che in tal caso 10 viene offerto per l’immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per 11 l’esecuzione del contratto; 12 b) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, il prezzo richiesto per 13 l’esecuzione del contratto. 14 15 Nell’ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell’offerta di cui al comma 8. 16 Nell’ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell’immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendesi deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione del bene. 17 Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di

articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta. 18 L’inserimento nel programma triennale di cui all’articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione. Relazione all’articolo 53 Il comma 1 riproduce, limitatamente ai lavori pubblici, l’art. 19, comma 1, l. n. 109 del 1994, che stabilisce come mezzi esclusivi di realizzazione dei lavori pubblici le due tipologie dell’appalto e della concessione. La prescrizione di esclusività delle due tipologie di appalto e concessione:  -da un lato fa salvo il contratto di sponsorizzazione e l’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta;  - dall’altro lato è idonea a porre un punto fermo sulla questione della idoneità ad acquisire opere pubbliche mediante vendita o locazione di cosa futura, o leasing immobiliare. Peraltro l’appalto, secondo la definizione comunitaria, può comprendere, oltre che la sola esecuzione, anche la progettazione, nonché l’esecuzione con qualsiasi mezzo. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Sembra opportuno confermare la scelta già operata dal legislatore italiano, che consente l’esecuzione con qualsiasi mezzo solo nell’ambito della figura del contraente generale, riservata agli appalti di maggiore importanza. Questo, quanto meno in una prima fase di entrata a regime dell’istituto del contraente generale, da poco introdotto nell’ordinamento italiano, onde verificare l’impatto di tale istituto nella pratica, in ordine all’ampiezza di utilizzo e ai problemi applicativi che insorgeranno. La scelta tra le tre ipotesi di appalto (di sola esecuzione, di esecuzione e progettazione esecutiva, di esecuzione e progettazione esecutiva e definitiva) è lasciata alle motivate valutazioni delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto la propria responsabilità. Rimane esclusa la possibilità di affidare al contraente prescelto, con l’appalto di lavori o la concessione di lavori, anche la progettazione preliminare. Scompaiono, pertanto, le ipotesi tassative predeterminate dalla legge in cui la progettazione può essere affidata insieme all’esecuzione dei lavori. Il comma 5 riproduce l’art. 19, comma 5 bis, l. n. 109 del 1994 per gli appalti aventi ad oggetto la progettazione. Il comma 6 e seguenti riproduce i commi 5 ter e seguenti dell’art. 19, l. n. 109 del 1994, sul pagamento con datio in solutum, che attiene all’oggetto del contratto, sotto il profilo del prezzo. Si è però dettata una norma di coordinamento con la disciplina relativa alle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. La disciplina dei commi da 6 a 11 è destinata ad essere completata dal regolamento (attualmente dispone l’art. 83, d.p.r. n. 554 del 1999). Il comma 12 riproduce l’ultimo inciso dell’art. 83, d.p.r. n. 554 del 1999, trattandosi di norma che è opportuno rilegificare, in quanto attiene al mutamento di destinazione del regime beni demaniali e patrimoniali indisponibili, regime disciplinato con legge.

 

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